Il controllo a distanza dei lavoratori: precedenti nella giurisprudenza di ieri decisi con le norme di oggi
DOI:
https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/5998Parole chiave:
employer’s monitoring powers, employee’s dignity, employee’s privacy, defensive controlsAbstract
Lo scorso settembre, la normativa riguardante il controllo a distanza dei lavoratori è stata oggetto di riforma (Decreto Legislativo n. 151/2015, che ha modificato l’articolo 4 della Legge n. 300/1970). Con questo contributo si analizzeranno gli effetti pratici della predetta riforma. A tal fine, l’articolo prende in esame tre precedenti giurisprudenziali, decisi in applicazione della normativa previgente; successivamente, si ipotizza come essi si sarebbero potuti risolvere se fossero state applicate le nuove norme.
Le principali questioni esaminate sono le seguenti: Limiti alla produzione di prove: secondo quanto previsto dalla riforma, gli elementi di prova raccolti mediante strumenti che permettono il controllo a distanza dei lavoratori possono essere utilizzati, dai datori di lavoro, a condizione che tali dispositivi di controllo siano stati installati nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4 (previo accordo con le rappresentanze sindacali, o su autorizzazione concessa dagli uffici locali del Ministero del Lavoro). L’analisi prosegue con riferimento alle conseguenze derivanti di un’eventuale installazione illecita di tali dispositivi di controllo. In particolare, ci si interroga se il datore di lavoro possa o meno produrre tali prove nel corso del processo.
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, gli strumenti impiegati dai lavoratori per lo svolgimento della loro attività lavorativa non sono soggetti ad alcun accordo né ad alcuna autorizzazione preventiva. Tuttavia, la definizione degli elementi rientranti nella categoria degli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” non è del tutto chiara.
Di conseguenza, l’identificazione degli strumenti che possono o non possono essere installati senza alcuna previa formalità rimane difficoltosa. A titolo di esempio, nel proseguo del contributo si valuterà se un computer possa o meno essere considerato uno degli strumenti disciplinati dall’articolo 4. Si prenderà in considerazione, inoltre, la possibilità di considerare hardware e software come “strumenti” distinti e se, in relazione ad essi, la valutazione relativa alla presenza dei requisiti dell’articolo 4 debba essere svolta congiuntamente o separatamente.
Attività di controllo dei lavoratori sospettati di aver commesso illeciti in relazione al patrimonio aziendale (i c.d. controlli difensivi): la riforma ha, ad oggi, previsto che tali tipi di attività di controllo rientrino nell’ambito dell’articolo 4. In precedenza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, tali tipologie di controlli potevano essere poste in essere senza l’onere di rispettare alcun requisito. Il presente contributo passa in rassegna le potenziali conseguenze di tale nuova norma sulla giurisprudenza relativa ai controlli difensivi.
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