Scarso rendimento e tecniche di comparazione della produttività individuale
DOI:
https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/19955Parole chiave:
scarso rendimento, diligenza, obbligazione di mezzi, obbligazione di risultato, onere della provaAbstract
Lo studio analizza i più recenti orientamenti della giurisprudenza del lavoro in materia di scarso rendimento per evidenziare come, al di là di quanto potrebbe sembrare a prima vista, non esiste alcuna contraddizione nelle ultime pronunce della suprema corte. Il rendimento può avere una rilevanza contrattuale e, in linea con le acquisizioni della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, è possibile affermare che la allegazione da parte del datore di lavoro del mancato raggiungimento di un livello di rendimento oggettivamente esigibile, perché comprovato da adeguati standard di comparazione, è idoneo a radicare una presunzione di negligenza del lavoratore e, quindi, a comprovare l’esistenza di un inadempimento senza necessità di contestare specifici comportamenti omissivi o commissivi.
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